Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
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Griglia di rilevazione al 30/11/2024 e Documento di attestazione | Scarica |
Griglia di rilevazione al 31/05/2024 e Documento di attestazione | Scarica |
Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli | Scarica |
Validazione Relazione Performance anno 2023 | Scarica |
Validazione Relazione sulla Performance 2023 PDF-A | Scarica |
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Attestazione OIV (pdf) | Scarica |
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Griglia di Rilevazione (excel) | Scarica |
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Scheda di sintesi | Scarica |
Validazione Relazione Performance 2021 | Scarica |
Validazione Relazione sulla Performance 2021 PDF-A | Scarica |