ECM

 

OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2023/2025

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ECM e PROROGA OBBLIGO FORMATIVO 2020/2022 AL 31/12/23

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Piano ECM 2024

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Piano ECM 2023

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ECM Delibere e Comunicati AGENAS

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Il debito formativo previsto per il triennio 2020-2022 è di 150 crediti.
Per il triennio 2020-2022,:

  • è possibile riportare crediti dal triennio precedente (2017-2019), in ragione di 30 crediti per coloro che hanno maturato da 121 a 150 crediti e 15 crediti per coloro che hanno maturato da 80 a 120 crediti
  • almeno il 40% del fabbisogno formativo deve essere acquisito in qualità di discente
  • il 60% del fabbisogno formativo può essere acquisito con docenza, tutoraggio su formazione accreditata Ecm e formazione individuale
  • i crediti acquisiti tramite l'autoformazione non possono superare il 20% del fabbisogno formativo
  • è consentita l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019 fino al 31/12/2021 al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. 
  • I crediti maturati entro il 31 dicembre 2021, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2017-19, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2020-2022. Il recupero dei crediti per il triennio 2017-2019 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale Co.Ge.A.P.S., dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del Co.Ge.A.P.S. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2017-2019; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.
  • E' possibile avere una riduzione del debito formativo con il dossier formativo, come specificato di seguito;
    - 30 crediti assegnati per il triennio 2020-2022 se il dossier formativo è stato costruito nel medesimo triennio;
    - 20 crediti per il triennio 2023-2025 se esiste la coerenza almeno del 70% fra la formazione programmata e quella realizzata ed il dossier è stato realizzato nel triennio 2020 – 2022;
    - per coloro che hanno fatto e soddisfatto il dossier formativo nel triennio 2017-2019 verrà dato un bonus di 20 crediti nel triennio 2020-2022. 

 

E' possibile maturare crediti mediante:

  • partecipazione ad eventi formativi Ecm. La valorizzazione dei crediti è prevista nella tabella "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività Ecm" dell'Accordo Stato Regioni n.14/2017
  • docenza e tutoraggio nella formazione accreditata. La valorizzazione dei crediti è prevista nella tabella "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività Ecm" dell'Accordo Stato Regioni n.14/2017
  • formazione individuale che comprende: attività di ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche), tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all'estero e attività di autoformazione.

 

GUIDA FORMAZIONE INDIVIDUALE

Link alla guida Utente Crediti ECM per autoformazione

I crediti acquisiti tramite l'autoformazione non possono superare il 20% del fabbisogno formativo (massimo 30 crediti in 3 anni). Per autoformazione si intende: studio di materiali durevoli/letture scientifiche

Per quanto concerne la registrazione della formazione individuale ed esoneri ed esenzioni è cura del professionista collegarsi al sito Co.Ge.A.P.S. e inserirla autonomamente.
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

Per maggiori informazioni e approfondimenti
Agenas - Sito ECM - Normativa  https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx

Con Delibera del 25 ottobre 2018 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito che "gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo mediante crediti ECM, potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017 – 2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni".
Gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla L.3/2018,  ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019.  

A seguito dell'entrata in vigore della L.3/2018 chimici, fisici, psicologi e biologi diventano professionisti sanitari e quindi tenuti all'obbligo Ecm. L'obbligo decorre dal 1° di gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine.

 

COME FARE PER CONSULTARE I PROPRI CREDITI ECM ?

La domanda di molti “Quanti crediti ECM ho acquisito per il triennio formativo?” Per avere il numero totale di crediti ECM conseguiti nel triennio è possibile consultare i sevizi online. Gli strumenti messi a disposizione per conoscere il numero di crediti formativi a disposizione sono consultabili attraverso il sito Co.Ge.A.P.S.

Il servizio per la consultazione dei crediti è raggiungibile a questo indirizzo: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

Co.Ge.A.P.S. permette al professionista della sanità di consultare online una pagina personalizzata ed ottenere dettagli della sua personale situazione formativa.

 

REGOLAMENTO EVENTI FORMATIVI IN PRESENZA

Per approfondimenti pagina in revisione