Contrattazione collettiva

  • Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
     
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.