Personale non a tempo indeterminato

  • Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
 

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

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Incarichi di Collaborazione anno 2015Scarica
Incarichi di Collaborazione anno 2016Scarica
Incarichi di Collaborazione anno 2017Scarica
Incarichi di Collaborazione anno 2018Scarica
Incarichi ex art 15 SEPTIES – 2019Scarica
Incarichi ex art 15 SEPTIES – 2022Scarica